Calcola i costi della mediazione

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tabellacostivolontarie

II valore della lite è indicato dalla parte istante nella Domanda di Mediazione. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo, e per esso il suo Responsabile, decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti.

 

EVENTUALI RIDUZIONI E AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE.

L'importo massimo delle indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma delle suddette tabelle:

  • può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della  particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
  • deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione di proposta da parte del mediatore ai sensi dell'articolo 11 del D. Lgs 28/2010 e succ. modifiche e/o integrazioni;
  • deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo di mediazione.

Gli aumenti e le riduzioni di cui ai precedenti punti, sono calcolati sulla tariffa base di cui alla tabella delle indennità.

 

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE INDENNITA’.

Nel caso in cui all’esito del primo incontro informativo e di programmazione con il mediatore di cui all’art. 13, comma 1,  del presente regolamento, le parti in mediazione decidessero di proseguire con il tentativo di mediazione le stesse parti  devono corrispondere all’Organismo di mediazione Alta Concilia s.r.l. le indennità di mediazione così come previste e determinate in base alle tabelle delle indennità allegate al presente Regolamento. In mancanza la procedura è sospesa per 30 giorni, decorsi i quali è archiviata. La segreteria ne dà comunicazione scritta alle parti.

Le indennità devono, comunque, essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale, di accordo o negativo, di cui all’art.1.1 del decreto legislativo.

 

CREDITO D’IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI.

In base al D. Lgs n. 28/2010 e succ. modiche e/o integ., in caso di successo della mediazione le parti beneficiano di un credito di imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000,00.